Archive for Maggio 12th, 2011

1.    Lo scorso 28 aprile la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza su un rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE da parte della Corte di Appello di Trento per verificare se il reato di cui al comma 5 quater dell’art. 14 del D. Lgs. 286/1998 (Reato di Immigrazione Clandestina) è compatibile con gli artt. 15 e 16 della direttiva 115/2008/CE del Parlamento e del Consiglio (che per comodità chiameremo direttiva “Rimpatri”) in tema di rimpatri di cittadini irregolari di Paesi Terzi, alla quale il nostro Paese e tutti gli Stati Membri dell’UE avrebbero dovuto dare attuazione entro lo scorso 24 Dicembre. Ad oggi lo Stato Italiano non ha dato attuazione a tale direttiva dell’Unione Europea.

2.    Il comma 5 – quater dell’art. 14 del d. lgs. 286/1998 recita: “Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
L’art. 15 della direttiva “Rimpatri” prevede che “Gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento solo in alcuni casi particolari quali il rischio di fuga o il cittadino ostacola il rimpatrio. Lo stesso trattenimento ha durata necessaria per assicurare l’esecuzione dell’allontanamento e massima di sei mesi ed è prolungabile solo in alcuni casi.”
L’art. 16 prevede: “Il Trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare lo straniero in un apposito centro e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di Paesi Terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.”

3.    La Corte di Lussemburgo ha statuito che la pena prevista dall’art. 14 comma 5 quater del D.lgs 286/1998 rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo della Direttiva “Rimpatri”. La reclusione non instaura una politica efficace di allontanamento e rimpatrio dei cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare, quindi la normativa italiana osta alle norme italiane in materia di immigrazione.

4.    La motivazioni della Corte di Giustizia dell’UE sono stati le seguenti: La normativa italiana non rispetta i principi di proporzionalità ed efficacia per quanto riguarda i mezzi coercitivi impiegati, così come previsto dal  Considerando 13 della direttiva. Seconda motivazione della Corte del Lussemburgo è la seguente: “Lo Stato deve limitarsi ad adottare quelle misure coercitive finalizzate al conseguimento dell’obiettivo”. L’obiettivo della direttiva non è sanzionare il cittadino di Paese Terzo irregolare, ma di allontanarlo e di rimpatriarlo al Paese di origine. Una misura di reclusione di tale gravità è in contrasto con l’obiettivo della direttiva perché non attua il rimpatrio ma lo trattiene ulteriormente nel territorio del Proprio Stato.

5.    Intanto bisogna affermare che lo Stato Italiano non è stato condannato, in quanto la sentenza è stata emessa per un rinvio pregiudiziale da un giudice interno che ha chiesto ausilio ai giudici europei per l’interpretazione e la conformità del diritto dell’Unione Europea con quello interno. Adesso il giudice della Corte di Appello di Trento dovrà disapplicare le norme italiane in contrasto con la direttiva “Rimpatri”.

6.    Ma è bene precisare una questione: Il Giudice del Lussemburgo non ha detto che l’ordinamento italiano non può prevedere sanzioni penali a carico degli immigrati clandestini, ma che l’attuale ordinamento è in contrasto con le norme dell’UE e quindi va disapplicato. Un po’ come ha fatto la nostra Corte Costituzionale che ha dichiarato la sola aggravante di clandestinità in contrasto con l’art. 3 Cost, ma non il reato di immigrazione clandestina.

7.    Ultima considerazione personale è che la prima sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è presieduta da un Italiano che è il Prof. Antonio Tizzano e di certo non è una Toga Rossa…

Posted by Antonino Landro in Senza categoria | No Comments