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Dopo tanto parlare, questa è la mia proposta complessiva di riforma del Mercato del lavoro. Secondo me le tutele devono essere aumentate, bisogna valorizzare le imprese serie ed oneste e bisogna lasciare fuori mercato le imprese che sfruttano i lavoratori e non rispettano le norme lavoristiche facendo concorrenza sleale. So già che qualcuno mi prenderà per bolscevico, qualcun altro mi prenderà per liberista ma va bene… Io credo che sia una cosa molto seria e come tale va considerata per bene e pongo al centro la motivazione di nascita ed esistenza del diritto del lavoro: Bilanciare la mancanza di parità di potere contrattuale tra Impresa e Lavoratore. Considero inoltre l’esistenza del diritto del lavoro, una delle più grandi conquiste che ha permesso lo sviluppo economico e sociale.

I. Norme sostanziali di Contratti di Lavoro subordinato.

1) Contratto di Lavoro standard a tempo pieno ed indeterminato.

2.1)            Contratto a termine e part – time (orizzontale, verticale o misto) possibile solo con lo schema della somministrazione (tramite Agenzia del lavoro)

2.2) Il Lavoro Soministrato costa tendenzialmente maggiormente all’impresa utilizzatrice che deve garantire almeno gli stessi standard retributivi e normativi rispetto ai lavoratori direttamente assunti dall’impresa utilizzatrice; deve inoltre pagare un compenso all’agenzia del lavoro soministrante.

2.3.1) Permangono le stesse norme a garanzia della solvibilità delle imprese di somministrazione di Lavoro.

2.3.2) Abrogazione dello Staff – Leasing (contratto di somministrazione tra impresa somministrante e utilizzatrice a tempo indeterminato).

2.3.3) Durata max della Somministrazione di 12 mesi rinnovabili per una sola volta per altri sei. Successivamente il lavoratore somministrato si dovrà considerato direttamente assunto alle dipendenze dell’utilizzatrice con un contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per evitare di bypassare le norme sul computo dei dipendenti per norme a tutela del licenziamento, tutele sindacali, collocamento mirato disabili, etc…

3) Lavoro stagionale consentito per imprese agricole, trattamento prodotti agricoli e imprese che operano nel settore turistico in attività che hanno una maggiore o totale utenza in un dato periodo dell’anno solare.

4) Apprendistato per giovani con durata max 12 mesi che permetta una formazione al giovane lavoratore, collegato anche con il mondo dell’Istruzione.

II. Parasubordinati

1)      Abrogazione del Co.Co.Pro, permane il Co.Co.Co. con aumento del contributo previdenziale che passa dal 25% al 40% delle spettanze lorde al lavoratore. (Nei subordinati è del 33%; un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro).

2)      Partite IVA possibili solo per specifiche consulenze professionali per determinate evenienze (consulenza legale limitata ad uno specifico affare; operazioni chirurgiche affidate ad un deteriminato e qualificato chirurgo, etc…)

III. Disciplina dei Licenziamenti Individuali e Collettivi

1.1)            Permangono le stesse tutele a disciplina dei licenziamenti individuali.

1.2)            Giusta Causa, Giustificato Motivo Soggettivo e Oggettivo (in quest’ultimo

1.3)            Tutela Reale ex art. 18 Statuto Lavoratori (imprese con più di 15 dipendenti all’interno dello stesso territorio comunale e più di 50 dipendenti complessivi).

1.4)            Tutela obbligatoria ex Legge 604/1966 con dipendenti minori da come spiegato precedentemente.

2)   Permangono le stesse tutele e procedure sui licenziamenti collettivi ex legge 223/1991.

3)  Ripristino della Legge 188 contro le dimissioni in bianco.

IV. Norme anti – delocalizzazioni.

1)                  In caso di chiusura di uno o più stabilimenti nazionali per trasferimento all’estero, al fine di evitare Social Dumping, l’impresa è tenuta a restituire tutti i vantaggi  fiscali ed economici ottenuti dalla sua costituzione.

2)                  Per Appalto e nel trasferimento d’azienda o ramo di essa rimane ferma la disciplina prevista dalla Legge Biagi ma se Appaltatrici o Acquirenti siano controllate (secondo la nozione di controllo prevista dal Diritto Commerciale) i dipendenti vengono computati come un’unica struttura.

3)                  In caso di assunzioni a tempo indeterminato di non licenziamenti (tranne se giusta causa) per almeno 5 anni, l’impresa ha diritto a vantaggi fiscali come IRES e IRAP.

V. Sicurezza nel lavoro

1)      Rafforzamento delle sanzioni penali previste dal T.U Sicurezza sul Lavoro.

2)      Formazione dei lavoratori sulle misure di sicurezza lavorativo, anche con possibilità di sanzionare (nei limiti previsti dallo Statuto dei Lavoratori) da parte degli Ispettori della Sicurezza.

3)      Qualunque impresa che avesse fatto ricorso negli ultimi 10 anni al lavoro nero è esclusa da ogni appalto pubblico di ogni genere.

4)      Rafforzamento degli organismi di ispettorato al lavoro.

VI. Ammortizzatori Sociali

1)      Mantenimento della Cassa Integrazione sia ordinaria che in deroga.

2)      Abrogazione della Indennità di Disoccupazione con conseguente estensione a tutti i lavoratori e a tutti i settori della Mobilità.

VII. Norme Processuali

1)      Estensione per tutte le cause che hanno ad oggetto licenziamenti della procedura d’urgenza ex art. 700 cpc.

2)      Estensione a tutte le cause per licenziamenti (non solo per condotta anti-sindacale) della procedura prevista dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori.

3)      Apertura delle Sezioni lavoro anche alle sezioni distaccate dei Tribunali.

VIII. Semplificazione Normativa

Inserimento di tutte le normative lavoristiche all’interno di un Testo Unico che fungerà da Codice del Lavoro; comprese le norme attualmente inserite nel Codice Civile (artt. 2094 e ss.).

Fuori dalla normativa, perché sarebbe in contrasto con l’art. 39 commi secondo e ss. Cost, un impegno da parte di Governo, Sindacati, Associazioni Imprenditoriali a mantenere la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per evitare spinte demagogiche propugnate da forze nordiste e secessioniste come le gabbie salariali.  Il Contratto Territoriale o Aziendale devono servire a premiare la produzione del singolo lavoratore, con maggiori retribuzioni e maggiore possibilità di carriera per lavoratore più virtuoso rispetto ai colleghi. Spetta inoltre alla contrattazione decentrata il compito di stabilire eventuali turni più favorevoli all’impresa per cercare di aumentare la produzione.

Posted by Antonino Landro in Senza categoria | No Comments